ART. 1 - OGGETTO
1.1 Le presenti Condizioni Generalii di Vendita si applicano a tutti i contratti intercorsi tra Fondedil Chemical (di seguito, per brevità, anche il Venditore) ed i propri Clienti (di seguito per brevità, anche i Clienti e singolammente il Cliente) aventi ad oggetto la vendita dei prodotti di Fondedil Chemical (di seguito, per brevità, i Prodotti), salvo diverso accordo scritto tra le parti. Pertanto, condizioni di vendita in deroga alle presenti disposizioni non avranno alcuna efficacia, se non risultanti da accordo scritto intercorso tra le parti.
1.2 Per il Venditore, il non avvalersi, in qualsiasi momento, di una delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse.
ART. 2 - CONCLUSIONE DEI CONTRATTO ED ORDINI
2.1 In conformità con le presenti Condizioni Ganerall di Vendita, il contratto di vendita si riterrà concluso solo in seguito alla conferma scritta dell'ordine inviata da Fondedil Chemical ai Clienti, a mezzo della Confemma di Vendita (di seguito per brevita CdV).
2.2 Solo gli ordini, inclusi eventuali accordi scritti con agenti e/o rivenditori autorizzati, confermati per iscritto da Fondedil Chemical attraverso la CdV saranno validi e vincolanti per la stessa.
ART.3 - PREZZI
1.3 Salvo diverso accondo scritto, i prezzi di vendita si intendono per merce resa franco stabilimento/deposito e non includono i costi derivanti dall'assicurazione, dal trasporto, né da altre prestazioni ed oneri accessori.
3.2 I prezzi si intendono al netto dell'lVA, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul contratto.
3.3 I prezzi indicati sono calcolati sulla base delle quantità e delle tipologie di Prodotto indicate negli ordini e nelle relative Conforme di Vendita(CdV); pertanto, eventuali modifche delle stesse, effettuate mediante accordo scritto tra le parti, potranno comportare variazioni dei relativi prezzi.
3.4 In caso di significativi aumenti dei costi delle materie prime e/o dei trasporti che possano generare l'aumento dei costi di fabbricazione, Fondedil Chemical potrà modificare i prezzi dandone comunicazione scritta ai propri Clienti e/o risolvere il contratto ex art. 1467 cod. civ.
3.5 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i prezzi si intendono riferiti al listino Fondedil Chemical in vigore al momento della consegna dei Prodolti.
ART.4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
4.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti fomiti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi Fondedil Chemical.
4.2 Fondedil Chemical si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare, ai propri Prodotti, tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di produzione, normative, ecc., dandone comunicazione ai propri Clienti.
ART.5 - TEMPI Dl CONSEGNA
5.1 I tempi di consegna sono da considerarsi indicativi e non essenziali, salvo non siano definiti tali nell'ordine del Cliente, sottoscritto per accettazione da Fondedil Chemical.
5.2 In nessun caso il mancato rispetto dei tempi di consegna autorizza il Cliente ad annullare l'ordine, differire i termini di pagamento, effettuare qualsiasi tipo di compensazione con crediti vantati nei confronti del Venditore e/o applicare penali. le penali, qualora previste, dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le parti in sede di ordine.
5.3 Fondedil Chemical sarà in ogni caso liberata da qualsiasi responsabilità per ritardi di consegna nei seguenti casi:
· qualora le indicazioni del Cliente, necessarie organizzare la consegna, non siano pervenute le secondo modalità ed i tempi richiesti;
· in caso di richiese dei Clienti aventi ad oggetto modifiche dell'ordine, variazioni nelle tipologie e/o quantità dei Prodotti, proroghe e/o slittamenti rispetto ai tempi di consegna concordati per iscritto;
· in caso di forza maggiore o altri eventi gravi imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne di materie prime e/o qualsiasi altra causa provochi un blocco parziale o totale della produzione
ART.6 - MODALITA' DI CONSEGNA
6.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei Prodotti si intende franco stabilimento e/o depositi Fondedil Chemical.
6.2 Ai fini del rispetto dei termini di consegna e trasferimento del rischio al Cliente, Fondedil Chemical si libera dalle proprie obbligazioni rimettendo i Prodotti al vettore presso il proprio stabilimento e/o deposito, anche nel caso in cui sia convenuto per iscritto che la spedizione, ed i relativi costi siano a carico del Venditore.
6.3 Qualora le parti convengano per iscritto che la consegna, a spese di Fondedil Chemical, avvenga franco cantiere Cliente, quest'ultimo dovrà rendere il luogo accessibile agli automezzi, idoneo alle manovre e dotato di spazi adeguati nel rispetto della sicurezza degli operatori. In caso di difficoltà di accesso e/o di impossibilità allo scarico in cantiere tutte le conseguenti spese saranno a carico del Cliente.
6.4 Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile a Fondedil Chemical, il trasporto dei Pnoddotti non possa avvenire a data conconodata, la consegna si intende effettuata ad ogni effetto (incluso il passaggio del rischio al Cliente) con semplice avviso di merce pronta, allo stesso comunicata. Qualora il periodo di sosta dei prodotti superi i 10 (dieci) giorni solari, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Fondedil Chemical le spese di deposito, quantificate in Euro 0,65 (zerovirgolasessantacinque) al giorno, calcolato sul peso complessivo della merce in sosta, a decorrere dal primo giorno di giacenza.
6.5 Gli imballi standard dei Prodotti specificati nei cataloghi Fondedil Chemical, idonei ad assicurarne l'integrità durante il trasporto e le operazioni di scarico e stoccaggio in condizioni normali sono inclusi nel prezzo. Eventuali imballi speciali dovranno, invece, essere preliminarmente concordati per iscritto ed i relativi costi saranno fatturati separatamente al Cliente.
6.6 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo e/o alla quantità dei Prodolti connsegnati dovranno essere comunicati a Fondedil Chemical, a mezzo raccomandata a.r. immediatamente ed, al più tardi, a pena di decadenza entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla data di ricevimento degli stessi.
ART.7 - GARANZIA DEI PRODOTTI
7.1 Salvo diverso accordo scritto da concordare tra le Parti in sede di ordine, il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti alle proprie specifiche per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna. Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i Prodotti forniti dal Venditore consentano un utilizzo conforme alle proprie aspettative, tenendo conto degli altri componenti utilizzati e del Processo di fabbricazione
7.2 Qualsiasi reclamo per vizio apparente dei Prodottl dovrà essere segnalato dal Cliente alla consegna ed «essere segnalato, per iscritto, al Venditore immediatamente ed al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giornii solari dalla data di ricevimento degl istessi. Per vizio apparente dovrà intendenti qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento del prootto. In raso di reclamo, per faciltane il controllo dei prodotti consegnati, questi ultimi saranno liberamente accessibili al Venditore o ad un suo rappresentante.
7.3 Qualsiasi reclamo diverso da quello previsto al precedente comma 7.2 e relativo ai vizi, dovrà essere segnalato, per iscritto, al Venditore immediatamente ed, al più tardi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giornii solari dalla Scoperta, al fine di consertire la verifica degli stessi in eventuale contraddittorio tra le parti, e, ove necessario, presso il laboratono dl fabbrica dl Fondedil Chemical.
7.4 Qualora, all'esito del predetto contraddittorio, venga accertata un'eventuale responsabilità del Produttore per difetti di non conformità, Fondedil Chemical si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie al ripristino della conformità dei Prodotti mediante riparazione ed eliminazione delle difformità e, laddove necessario, ad insindacabile giudizio di Fondedil Chemical, mediante sostituzione degli stessi. In tal caso, saranno a carico di Fondedil Chemical i relativi costi di trasporto da e per il luogo di destinazione dei Prodotti. In ogni caso il Cliente decade da qualsivoglia pretesa nei confronti di Fondedil Chemical derivante dalla non conformità dei prodotti laddove non denunci tale difetto di conformità entro i termini sopra specificati.
7.5 Qualora, a carico di Fondedil Chemical, vi fosse l'obbligo di risarcire l'eventuale danno in favore del Cliente, le Parti quantificano, a titolo di penale per l'inadempimento, l'ammontare massimo di tale risarcimento nel corrispettivo derivante dall'importo di fornitura del Prodotto oggetto di reclamo.
7.6 Fondedil Chemical esclude la garanzia in caso di dolo, uso improprio, negligenza e/o imperizia da parte del Cliente, del destinatario finale del prodotto e/o del personale dedicato all'utilizzo dello stesso; in caso di installazione imperfetta e/o diffomme da quanto previsto nelle specifiche del Prodotto, nonché in caso di prove di collaurlo eseguite in condizioni di inaccessibilità o inidoneità alla verifica dei Prodotti e/o delle giunzioni ed in caso di mancata esecuzione delle operazioni di manutenzione periodica prescritte nei relativi manuali e cataloghi o di comune pratica d'uso.
7.7 La Garanzia esclude espressamente la mancata funzionalità dei Prodolti imputabile a condizioni quali:
a) il mutamento delle condizioni di appnovvigionamento idrico della rete e/o delle condizioni di esercizio a valori che superano i limiti del corretto dimensionamento e funzionamento dei Prodotti;
b) il deterioramento dei rivestimenti dipendente da operazioni di movimentazione, posa o manutenzione c) la normale usura del prodotto nel corso dell'esercizio (es.: guamizioni, rivestimenti a contatto con parti abrasive ecc.l
7.8 Dalla garanzia sono esclusi inoltre, i costi per le ordinarie operazioni di manutenzione e/o di pulizia periodica dei Prodotti e le eventuali sostituzioni dei materiali soggetti alla normale usura di esercizio.
7.9 La garanzia esclude espressamente i disastri e le calamità naturali. Fondedil Chemical declina ogni responsabilità in caso di impossibilità d'intervento dovuto a causa di forza maggiore, ivi compresi a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti o calamità naturali, embarghi, interruzioni di energia ed altre cause imputabili ai Clienti e/o a terzi.
7.10 La garanzia esclude qualsiasi ulteriore onere aggiuntivo diretto ed indiretto (es.: costi derivanti dall'interruzione del servizio, ricostruzioni di opere a corredo dei Prodotti difettosi, spese dell'acqua eventualmente dispersa, danni a cose e persone, ecc.).
ART. 8 - COLLAUDI DEI PRODOTTI
8.1 Eventuali certificati specifici della fornitura e/o prove di collaudo in fabbrica, da eseguirsi presso lo/gli Stabilimento/i di produzione, potranno essere richiesti solo preliminarmente all'ordine, sprcificandone tipologia, quantità e frequenza, previa verifica della relativa fattibilità ed accettazione scritta di Fondedil Chemical.
8.2 Eventuali richieste di prove e/o di collaudi, di qualsivoglia natura, successive all'ordine non potranno essere accettate da Fondedil Chemical.
8.3 Le spese per le certificazioni specifiche della fomite dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le parti all'atto dell'ordine. In caso di collaudi presso lo/gli stabilimento/i resteranno a carico di Fondedil Chemical esclusivamente le spese per le attrezzature, le prove da eseguire, nonchè i trasferimenti ed i pernottamenti del proprio personale.
8.4 I materiali oggetto di certificazioni e/o di collaudi specifico in stabilimento saranno immediatamente spediti al Cliente, a spese di quest'ultimo.
ART.9 - TERMINI E MODALITA' Dl PAGAMENTO
9.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo rimessa diretta a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.
9.2 In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il Cliente è tenuto a corrispondere a Fondedil Chemical un interesse di mora pari al saggio di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali, in confomità con l'art. 5 del D. Lgs. 231/2002.
9.3 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il Cliente non avrà facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da Fondedil Chemical; nè di operare alcuna compensazione.
9.4 Fondedil Chemical laddove abbia motivo di ritenere, che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà, anche caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere, le consegne, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonee garanzie di pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, pagamenti anticipati ad avviso merce pronta ecc.).
ART.10 - FORO COMPETENTE
10.1 Qualsiasi eventuale controversia relativa all'applicazione, esecuzione o interprretazione del contratto e/o delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Foggia.
ART.11 - CLAUSOLA FINALE
11.1 La nullità di una delle clausole delle presenti Condizini Generali di Vendita non compromette l'applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed afficacia. |